Circolari

Decreto Legge “giustizia civile”. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione.

Circolare n° 128/2014 » 20.11.2014

Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 261 del 10 novembre 2014 – S.O. n. 84)  la legge n. 162/2014 di conversione del Decreto Legge “giustizia civile” (DL n. 132/2014).

Il Decreto Legge “giustizia civile” fa seguito alle consultazione sulla riforma del sistema giudiziario, che il Governo ha lanciato lo scorso luglio e alla quale Confindustria ha partecipato (v. contributo di Confindustria alla consultazione).

In particolare, il Decreto contiene misure volte a migliorare il funzionamento della giustizia civile (per una valutazione generale delle norme previste dal DL, v. audizione di Confindustria). Si tratta di misure chiare e puntuali, che puntano a:

  • deflazionare il contenzioso e ridurre l’arretrato;
  • contrastare l’utilizzo strumentale del giudizio;
  • semplificare le procedure.

Di seguito, un’analisi delle principali misure di interesse per le imprese. 

1. Misure per deflazionare il contenzioso civile e ridurre l’arretrato

1.1  Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria

Al fine di ridurre il numero di controversie arretrate e alleggerire il lavoro dei giudici, l’art. 1 del Decreto prevede la possibilità di trasferire dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili pendenti dinanzi al Tribunale o in grado di appello.

In particolare, la norma stabilisce che le cause civili non ancora assunte in decisione possano essere trasferite, su istanza congiunta delle parti, in sede arbitrale. Per le controversie in cui sia parte un PA e aventi valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale ovvero aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il consenso della PA alla richiesta della parte privata di avviare l’arbitrato si intende in ogni caso prestato, salvo dissenso espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Il trasferimento non è consentito per le controversie:

  • che hanno a oggetto diritti indisponibili;
  • vertenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Possono, tuttavia, essere trasferite in sede arbitrale le controversie vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, purchè il contratto stesso preveda e disciplini la soluzione arbitrale.

La nuova norma disciplina una forma “speciale” di arbitrato. La procedura, infatti, è totalmente gestita da avvocati: gli arbitri sono individuati - concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati - tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni. Con un decreto del Ministro della Giustizia saranno definiti i criteri per la designazione degli arbitri, che tengano conto, tra gli altri, delle competenze professionali dell’avvocato rispetto alla materia del contendere.

Inoltre, l’avvio della procedura arbitrale non pregiudica gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo produce gli stessi effetti della sentenza (per l’esecutorietà del lodo, non sembrerebbe necessario attivare il procedimento previsto dall’art. 825 cpc). 

1.2 La negoziazione assistita

Gli artt. da 2 a 6 del Decreto disciplinano il nuovo istituto della negoziazione assistita.

La negoziazione assistita consiste in una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie gestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo transattivo avente efficacia di titolo esecutivo.

L’istituto ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso civile, anticipando rispetto al giudizio la risoluzione della controversia.

In particolare, il nuovo strumento è basato sui seguenti principi:

  • trasversalità: la negoziazione assistita è idonea a risolvere qualunque lite che abbia a oggetto diritti disponibili. 
     
  • esclusione dellecontroversie in materia di lavoro. Tale esclusione, prevista in sede di conversione in legge del Decreto, recepisce una proposta di Confindustria. Pertanto, per le liti in materia lavoristica rimangono validi gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio già previsti dal nostro ordinamento (la conciliazione giudiziale exart. 185 cpc; la conciliazione conclusa dinnanzi alla commissione di conciliazione exart. 410 cpc; la conciliazione disciplinata dai contratti collettivi exart. 412-tercpc; la conciliazione dinnanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale ex art. 412-quatercpc);
     
  • obbligatorietàper le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e per quelle aventi a oggetto la domanda di pagamento di somme fino a 50.000 euro che non ricadano nell’ambito di operatività della mediazione obbligatoria. L’obbligatorietà,in vigore dal 9 febbraio 2015,non trova applicazione per:i)le controversie concernenti obbligazioni derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;ii)le controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente (controversie di competenza del giudice di pace di valore non superiore a 1100 euro – art. 82 cpc);iii)nei procedimenti di ingiunzione (inclusa l’opposizione), di consulenza tecnica preventiva, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, in camera di consiglio e nell’azione civile esercitata nel processo penale. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Inoltre,la negoziazione assistita obbligatoria non si sovrappone agli altri procedimenti obbligatori di conciliazione(es. mediazione, ABF, Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob);
     
  • esecutività: la convenzione conclusiva della controversia è redatta, a pena di nullità, per iscritto. L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l'iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Se con l'accordo le parti concludono un contratto ovvero compiono un atto soggetto a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione del verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale;
     
  • celerità: la procedura di negoziazione assistita deve concludersi entro 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni su accordo tra le parti. La procedura si avvia con un invito a stipulare la convenzione. La parte che ha ricevuto l’invito può non darvi seguito ovvero rifiutarlo espressamente entro 30 giorni: la mancata risposta e il rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio;
     
  • riservatezza: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte lo stesso oggetto. Inoltre, gli avvocati delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
     
  • efficacia interruttiva della prescrizione e impeditiva della decadenza: dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione dell’accordo si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza.

Al fine di valutare l’operatività e gli effetti della negoziazione assistita, il Decreto prevede che il Consiglio nazionale forense monitori il funzionamento dell’istituto e ne trasmetta i dati al Ministero della Giustizia. Il Ministro della Giustizia, a sua volta, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle norme sulla negoziazione assistita.

2. Misure per contrastare l’utilizzo strumentale del giudizio

2.1 Modifiche al regime della compensazione delle spese di lite

L’art. 13 del Decreto modifica il regime della compensazione delle spese di lite (art. 92 cpc).

In particolare, la norma rafforza il principio del loser pays(“chi perde paga”), limitando la possibilità del giudice di disporre la compensazione delle spese di lite ai soli casi di:

  • soccombenza reciproca;
  • assoluta novità della questione trattata;
  • mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

La disciplina previgente, invece, consentiva compensazione delle spese di lite oltre che nei casi di soccombenza reciproca, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza o dell’ordinanza.

La nuova norma, quindi, circoscrive le ipotesi che possono determinare la compensazione delle spese di lite, limitando le incertezze che negli anni hanno consentito un uso discrezionale dell’istituto.

Il nuovo regime per la compensazione delle spese di lite si applica ai giudizi instaurati successivamente al 10 gennaio 2015.

2.2 Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti

L’art. 17 del Decreto prevede un aumento (dall’1% all’8,15%) del tasso di interesse moratorio in pendenza di un giudizio civile o di un procedimento arbitrale.

In particolare, la norma modifica l'articolo 1284 cc, prevedendo che, se le parti non hanno determinato la misura del saggio degli interessi legali, a partire dall’avvio di un giudizio ovvero di un procedimento arbitrale, il tasso di interessi è pari a quello previsto dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs n. 231/2002 (tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali).

La nuova disposizione, applicabile alle controversie instaurate a partire dall’11 dicembre 2014, mira a ridurre i livelli di litigiosità dovuti alla convenienza dell’accesso alla giustizia, piuttosto che all’esigenza di tutelare un diritto, contribuendo in tal modo a realizzare una giustizia celere e utile.

3. Misure di semplificazione processuale

L’art. 19 del Decreto prevede che il presidente del Tribunale competente, su istanza del creditore che abbia diritto a procedere a esecuzione forzata, possa autorizzare l’ufficiale giudiziario a procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare.

L’intervento mira a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei.

Peraltro, la misura, rispondendo a un’esigenza delle imprese, consente di superare il gapinformativo tra debitore e creditore, che rappresenta un ostacolo al rapido soddisfacimento delle pretese creditorie.

4. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali

L'art. 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

In particolare, il Decreto prevede che nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale, nonché per quelle esecutive individuali su beni immobili, il curatore, il liquidatore o il commissario giudiziale debbano elaborare un rapporto riepilogativo finale della attività svolte, in conformità alla legge fallimentare.

Inoltre, nel caso di concordato con continuità aziendale, si introduce anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio.

Tali rapporti devono essere redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

Infine, la disposizione introduce un'analoga attività di monitoraggio sulle procedure di amministrazione straordinaria a opera del Ministero dello Sviluppo economico. A tal fine, si prevede che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione.

 Distinti saluti.

 

 

                                                               

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore GR/mf
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